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Visura Aggiornata – Variazione Dati CCIAA
La Visura rilasciata dalla Camera di Commercio è il documento che riporta tutti i dati dell’impresa iscritta presso il Registro delle Imprese.
La visura aggiornata facilita la pubblicità dei dati resi a terzi, infatti nel documento sono esposti i contatti: numero di telefono, mail e PEC, indirizzo della sede e questo sia le ditte individuali che per le società.
Inoltre cosa molto importante, in essa sono contenute le specifiche dell’attività esercitata per ciascuna impresa, per la quale se ne richiede il rilascio.
Un dato che negli ultimi anni ha comportato un aggiornamento dei dati in visura camerale, è senz’altro la comunicazione del domicilio digitale: tutte le imprese all’atto dell’ iscrizione per inizio attività, inviano la pratica comunicando tra l’altro, il domicilio digitale.
L’indirizzo telematico è obbligatorio dal 1° ottobre scorso. Può accadere che alcune Imprese non abbiano comunicato la PEC al Registro Imprese oppure che il domicilio digitale non si più attivo. Meglio provvedere al più presto alla comunicazione onde evitare inconvenienti dovuti a mancata ricezione delle comunicazioni ufficiali: vediamo come fare.
La comunicazione é possibile accedendo alla piattaforma DIRE del Registro Imprese. L’utente abilitato all’inoltro delle pratiche, compila la pratica nella sezione dedicata alla comunicazione del domicilio Pec.Imprese.
Puoi comunque rivolgerti ad un professionista abilitato alla trasmissione: In questo caso occorre una delega ed il documento di identità del titolare o dell’amministratore.
Come modificare i dati ed avere la Visura Aggiornata?
Nella visura camerale come già precisato, sono presenti i dati dell’Impresa, per questo è fondamentale aggiornarli in tempo reale. Tutte le modifiche relative all’Impresa iscritta quali sede legale, attività, unità locale, rappresentati o soggetti che hanno cariche tecniche, devono essere comunicati obbligatoriamente entro 30 giorni.
Una comunicazione tardiva comporta l’emissione da parte della camera di commercio di un verbale sanzionatorio a carico del titolare o rappresentane. Se pur vero che le comunicazioni tardive possono essere sanate pagando il verbale, non tutto può essere sistemato.
Infatti per le attività regolamentate questo non è possibile: la SCIA in questo caso determina inderogabilmente, l’inizio dell’attività.



